Manuale di
Diritto Penale Giurisprudenziale
Pacini Editore, Giuridica, 2024
In questa seconda edizione il Manuale di diritto penale giurisprudenziale è stato aggiornato innanzitutto con le nuove leggi che hanno inciso su istituti di diritto penale sostanziale (riguardanti in particolare: le integrazioni e le correzioni della riforma Cartabia, la sospensione condizionale della pena, la confisca ex art. 240 c.p., la confisca allargata, la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, la sicurezza del personale scolastico, l’omicidio nautico e le lesioni personali nautiche, la normativa sugli stupefacenti, l’introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, l’abolizione dell’abuso di ufficio, la modifica del delitto di traffico di influenze illecite).
Sono stati poi aggiornati ed integrati i riferimenti giurisprudenziali, con l’inserimento delle sentenze che hanno confermato o modificato gli orientamenti (e la relativa casistica) già esposti nella prima edizione o che hanno introdotto nuovi orientamenti interpretativi. In particolare, sono state inserite nuove sentenze delle Sezioni unite (in tema di manifestazioni fasciste, recidiva, reato continuato, confisca allargata, sequestro preventivo finalizzato alla confisca, scioglimento del cumulo includente la pena per un reato ostativo ai benefici penitenziari, reati di competenza del giudice di pace, millantato credito corruttivo e traffico di influenze illecite, finalità di profitto nel furto, omesse o false dichiarazioni in materia di reddito di cittadinanza, rapporti tra turbata libertà degli incanti ed estorsione).
Infine, sono state inserite le principali tra le nuove sentenze della Corte costituzionale riguardanti il diritto penale sostanziale (p.e. le sentenze che hanno inciso sulla pena edittale di taluni reati o hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di limiti posti al bilanciamento di circostanze eterogenee o hanno introdotto l’applicabilità ad alcuni reati dell’attenuante dal fatto di lieve entità).
INFORMAZIONI TECNICHE
ISBN: 978-88-3379-761-8
Caratteristiche: 17x24 cm | 968 pagine | Brossura
Premessa
Indice
Estratto - Capitolo XIII
LA PUNIBILITÀ
Sommario:
1. Generalità. – 2. Condizioni obiettive di punibilità. – 3. Cause di non punibilità in senso stretto. – 4. Cause sopravvenute di non punibilità. – 5. Particolare tenuità del fatto.
1. Generalità
1.1. La Gc adotta la categoria della punibilità – intesa come possibilità di applicare la pena per il reato commesso dall’agente – ed esclude che essa integri un elemento costitutivo del reato (VII, 3.1).
Tale categoria si attualizza in istituti che, fondati in tutto o in parte su ragioni attinenti all’opportunità di punire e non alla meritevolezza di pena, hanno l’effetto: – di subordinare il sorgere della punibilità al verificarsi di determinate condizioni (condizioni obiettive di punibilità: infra, 2); – di escludere la punibilità per la particolare qualifica rivestita dall’agente o per i suoi rapporti con la persona offesa (cause di non punibilità in senso stretto: infra, 3); – di far venir meno la punibilità in ragione di un comportamento di ravvedimento post delictum antitetico a quello integrante il reato commesso (cause sopravvenute di non punibilità: infra, 4) o in base ad una valutazione del giudice (infra, 5).
Trattasi di istituti che presuppongono l’esistenza di un reato, quale fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Il recepimento da parte della G della categoria della punibilità, nei termini sopra indicati, è il risultato di un progressivo affinamento concettuale, conseguente: – al superamento della generica categoria delle cause incidenti sulla punibilità, elaborata sotto il vigore del codice di rito previgente, per giustificare la pronuncia di una sentenza di condanna anche nel caso di prova insufficiente sulle stesse (XI, 1.1); – alla valorizzazione della categoria delle condizioni obiettive di punibilità, applicata dalla G più recente alla dichiarazione di fallimento, quale elemento del reato di bancarotta prefallimentare (infra, 3.3.1); – all’approfondimento della categoria dogmatica della punibilità, giustificato dal proliferare dei casi in cui il legislatore utilizza tale strumento premiale per sollecitare condotte di ravvedimento post delictum (IX, 1.3.3 s.).