Incostituzionalità dell’art. 629 c. p.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA

15.6.2023, n. 120 – ud. 24.05.2023

(Presidente Sciarra – Estensore Petitti)

Decisione

La Corte:

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
  2. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione1

(…)

CONSIDERATO IN DIRITTO

[le ordinanze di rimessione]
1.- Il Tribunale ordinario di Firenze (reg. ord. n. 91 del 2022), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità», e, in via subordinata, «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando il fatto risulti di lieve entità».
1.1.- Il Tribunale ordinario di Roma (reg. ord. n. 126 del 2022), in riferimento agli stessi parametri nonché al primo comma dell’art. 27 Cost., ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non preved[e] una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

2.- Entrambi i rimettenti devono giudicare su imputazioni per il reato di estorsione – in forma semplice il Tribunale di Firenze, aggravata dalla pluralità di persone il Tribunale di Roma – riguardo a fatti di coartazione tramite minaccia, perpetrati ai danni di vittime di furto, le quali, per recuperare il bene loro sottratto (rispettivamente, un telefono cellulare e le chiavi di un motociclo), sono state costrette a pagare somme, pur modeste, di danaro (rispettivamente, quaranta e cento euro).
I giudici a quibus ritengono che i fatti estorsivi oggetto delle imputazioni siano di lieve entità, per il carattere estemporaneo della condotta, per l’esiguità del danno patrimoniale e del lucro, per la scarsa incidenza della minaccia di definitiva perdita del bene.
Essi lamentano tuttavia che la severità del minimo edittale della pena impedisca di irrogare una sanzione proporzionata al concreto, modesto, disvalore del fatto, al netto dell’eventuale applicazione dell’attenuante comune della speciale tenuità del danno e del lucro, di cui all’art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen.
L’impedimento discenderebbe in particolare dalla mancata previsione di un’attenuante di lieve entità per il delitto di estorsione, la cui introduzione è oggetto della richiesta di una pronuncia additiva, formulata da entrambi i rimettenti evocando a modello la sentenza di questa Corte n. 68 del 2012.

3.- Il Tribunale di Firenze ritiene che la mancanza di un’attenuante di lieve entità per il reato di estorsione violi l’art. 3 Cost., perché il conseguente trattamento sanzionatorio risulterebbe irragionevole, sia considerato intrinsecamente, sia in comparazione con altre ipotesi delittuose, segnatamente a confronto con la diminuente di pena fino a due terzi prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. per la violenza sessuale di minore gravità; la sproporzione per eccesso della pena in concreto non potrebbe d’altronde conciliarsi con la finalità rieducativa che ad essa attribuisce l’art. 27, terzo comma, Cost.
Da qui la richiesta additiva, che il Tribunale di Firenze riferisce, in via principale, ad un’attenuante fino a due terzi, estesa per comparazione dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., e, in via subordinata, ad un’attenuante fino a un terzo, sull’esempio della già citata sentenza n. 68 del 2012.
3.1.- Nell’ordinanza del Tribunale di Roma vengono sviluppati argomenti simili, con l’evocazione aggiuntiva del parametro di cui al primo comma dell’art. 27 Cost., sotto il profilo del canone di personalità della responsabilità penale, che il rimettente assume violato dall’ostacolo normativo all’individualizzazione della sanzione.
Il Tribunale di Roma non formula istanze subordinate, ma chiede unicamente che il trattamento sanzionatorio del reato di estorsione sia ricondotto a legittimità costituzionale tramite una diminuente ad effetto comune, la medesima già introdotta nella disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione dalla menzionata sentenza n. 68 del 2012.

4.- Attesa l’ampia sovrapponibilità delle questioni, i giudizi vanno riuniti, per essere decisi con unica sentenza.

[ammissibilità delle questioni]
5.- Nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato un’eccezione di inammissibilità delle questioni, per non avere il rimettente considerato la possibilità di mitigare la pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Questa Corte ha tuttavia già osservato che le circostanze attenuanti generiche hanno, di regola, la funzione di adeguare la misura concreta della pena, e non quella di correggere l’eventuale sproporzione dei minimi edittali (sentenza n. 63 del 2022).
Invero, il Tribunale di Firenze, come quello di Roma, deduce che il minimo edittale del reato di estorsione sia di tale asprezza da non poter essere ricondotto a legittimità costituzionale se non attraverso l’operatività di un’ulteriore e specifica attenuante, che consenta la riduzione della pena nei casi di lieve entità del fatto.
5.1.- Per analoghe ragioni non è pertinente quanto la difesa statale ha eccepito nel giudizio promosso dal Tribunale di Roma riguardo alla facoltatività dell’applicazione della recidiva, deduzione che sembra alludere a un esercizio della discrezionalità del giudice per fini diversi da quelli propri dell’istituto.

[diminuente fino a due terzi – infondatezza delle questioni]
6.- Nel merito, non sono fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze in via principale.
6.1.- Esse tendono a ottenere l’addizione di una diminuente fino a due terzi, che il rimettente compara all’attenuante prevista per il reato di violenza sessuale dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. («[n]ei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi»).
Tuttavia, per costante giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 136 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009), rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l’estensione di un’attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all’ordinario effetto diminuente.
Rispetto all’oggettività giuridica e all’evoluzione normativa del reato di estorsione, il tertium proveniente dalla disciplina della violenza sessuale è invece del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione.
6.2.- Infatti, l’attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. si inscrive nel contesto di un’operazione legislativa di generale riconfigurazione dei delitti sessuali, alla quale il reato di estorsione è estraneo.
La legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), ha infatti unificato il trattamento sanzionatorio della violenza carnale, di cui all’originario art. 519 cod. pen., e quello degli atti di libidine violenti, di cui all’anteriore art. 521 cod. pen., nel nuovo reato di violenza sessuale, di cui all’attuale art. 609-bis cod. pen.
Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che l’attenuante della minore gravità è stata introdotta in sede di riforma dei delitti sessuali appunto per temperare gli effetti della concentrazione in un unico titolo di reato di condotte tra loro assai differenti, inclusive tanto della congiunzione carnale quanto dell’atto di libidine (sentenze n. 106 del 2014 e n. 325 del 2005).
6.3.- Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l’eterogeneità tra l’estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l’attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità.
Infatti, coerentemente con il bene tutelato dalla norma incriminatrice, la Corte di cassazione collega il riconoscimento dell’attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell’estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici (sezione terza penale, sentenze 18 settembre-14 dicembre 2020, n. 35695, e 10 ottobre-12 dicembre 2019, n. 50336).

[attenuante di lieve entità – fondatezze delle questioni]
7.- Sono invece fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze.
7.1.- In base al primo comma dell’art. 629 cod. pen., l’estorsione è, nella forma semplice, la condotta di «[c]hiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».
A fronte di questa tipizzazione legislativa, rimasta inalterata dall’entrata in vigore del codice, il trattamento sanzionatorio del titolo di reato ha registrato un progressivo inasprimento, che ha interessato sia la pena detentiva, sia la concorrente multa, anche con riguardo all’ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 629.
Uno snodo cruciale di tale percorso – anche per la diretta incidenza sulle odierne questioni – va identificato nell’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva per l’estorsione semplice da tre a cinque anni, operato dall’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Siffatto incremento del minimo edittale ha invero determinato una sostanziale impossibilità per l’autore del reato di estorsione di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena, ove pure il fatto-reato sia in concreto, non soltanto esente da circostanze aggravanti, ma finanche connotato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale e del lucro.
Era questo, d’altronde, l’obiettivo dichiarato del legislatore del tempo, ai fini del contrasto dell’allora dilagante criminalità estorsiva di stampo mafioso, obiettivo verso il quale pure convergeva la contestuale istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.
7.2.- Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale innalzamento di pena, al metro degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questa Corte dichiarò le questioni manifestamente infondate, con un argomento in linea con le finalità emergenziali del d.l. n. 419 del 1991, come convertito.
Si osservò infatti che detto inasprimento, «come emerge dalla Relazione accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile individuazione in concreto dell’aggravante di far parte di un’associazione di stampo mafioso» (ordinanza n. 368 del 1995, sostanzialmente confermata dall’ordinanza n. 460 del 1997).
7.3.- Riguardando specificamente l’entità del minimo edittale, questo precedente non pregiudica le questioni ora in esame, che concernono il diverso profilo dell’inesistenza di un’attenuante di lieve entità.
Maggiore attinenza ha quindi la sentenza n. 68 del 2012, sull’attenuante di lieve entità nel sequestro di persona a scopo di estorsione, cui infatti gli odierni rimettenti affidano larga parte delle loro tesi.
7.4.- Con la sentenza appena indicata, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entità.
Come il reato di estorsione, anche quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, previsto dall’art. 630 cod. pen., ha conosciuto un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, sebbene ovviamente in una diversa, e più elevata, scala di grandezza.
Le tappe e le ragioni di questo percorso di aggravamento sono illustrate nella medesima sentenza n. 68 del 2012, che ricostruisce gli interventi normativi, sviluppatisi «con i tratti tipici della legislazione “emergenziale”», i quali, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, hanno inteso contrastare, anche mediante forti inasprimenti sanzionatori, lo «straordinario, inquietante incremento, in quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalità esecutive (privazione pressoché totale della libertà di movimento della vittima, sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non seguiva la liberazione del sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del fatto».
Atteso che la fattispecie descritta dall’art. 630 cod. pen. è capace di includere «anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza», in particolare «per la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa, questa Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nei termini sopra ricordati, sulla scorta del tertium comparationis della diminuente della «lieve entità del fatto», prevista dall’art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall’art. 289-bis cod. pen.
Infatti, rilevato che il sequestro terroristico o eversivo offende l’ordine costituzionale, quindi un bene superiore al patrimonio viceversa colpito dal sequestro estorsivo, questa Corte ha ritenuto manifestamente irrazionale – e dunque lesiva dell’art. 3 Cost. – la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie “gemella” che, ceteris paribus, aggredisce l’interesse di rango più elevato.
La sentenza ha inoltre ritenuto sussistente la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., nella prospettiva della proporzionalità della pena come premessa della finalità rieducativa, «tanto più ove si consideri la particolare funzione assolta da detta attenuante, rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali (non avendo il legislatore meglio precisato il concetto di “lievità” del fatto): funzione che consiste propriamente nel mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».
7.5.- Un analogo iter argomentativo è stato seguito più di recente dalla sentenza n. 244 del 2022, relativa al cosiddetto sabotaggio militare, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevedeva che la pena fosse diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risultasse, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.
Il minimo edittale di otto anni di reclusione, stabilito dalla richiamata norma per ogni fattispecie di sabotaggio, anche solo temporaneo, è parso a questa Corte determinare una situazione «in larga misura corrispondente a quella oggetto della pronuncia con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen.», per l’assenza di una «valvola di sicurezza» a fronte di una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza.
L’irrazionalità della carenza normativa è emersa anche dalla comparazione con la parallela figura delittuosa del sabotaggio comune, che l’art. 253 cod. pen. sanziona con uguale asprezza, alla quale risulta tuttavia applicabile l’attenuante della lieve entità di cui all’art. 311 cod. pen.
Pur ritenendo impraticabile un’estensione di tale attenuante dal sabotaggio comune al sabotaggio militare, questa Corte ha osservato che «[l]’indisponibilità di un’analoga valvola di sicurezza nel sistema penale militare comporta, invece, che anche rispetto a condotte del militare che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare la pena della reclusione non inferiore a otto anni», trattamento sanzionatorio che può risultare, anche per il militare in servizio, «manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla sua necessaria funzione rieducativa».
7.6.- Riferite tali considerazioni alle questioni odierne, non può che riscontrarsi un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
Invero, la mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza.
7.7.- Tenuto conto che il reato di estorsione ha sperimentato – come già detto – un rigido aggravamento del trattamento sanzionatorio in funzione del contrasto ad un mezzo operativo tipico della criminalità organizzata, può per esso ripetersi quanto la più volte citata sentenza n. 68 del 2012 ha osservato a proposito del sequestro estorsivo, esso pure interessato, per analoghe ragioni, da un inasprimento della pena, sebbene su un differente ordine di grandezza.
Deve cioè constatarsi che, al pari dell’art. 630 cod. pen., anche l’art. 629 del medesimo codice è capace di includere nel proprio ambito applicativo «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza», in particolare «per la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa.

7.8.- L’affinità tra l’estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione, che dunque non emerge soltanto dalla parziale coincidenza dell’oggettività giuridica, ma anche dal parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori, impone di estendere all’un titolo di reato la medesima «valvola di sicurezza» introdotta per l’altro dalla sentenza n. 68 del 2012.
Sebbene il Tribunale di Firenze, con la locuzione «quando il fatto risulti di lieve entità», sembri esporre un petitum meno definito rispetto a quello del Tribunale di Roma, è tuttavia da ritenere, dato il comune richiamo alla sentenza n. 68 del 2012, che entrambi i rimettenti intendano riferirsi all’attenuante introdotta da tale sentenza, la quale ha riscontro nell’art. 311 cod. pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»).

7.9.- Gli indici dell’attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo – individuati dalla giurisprudenza di legittimità nell’estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981) – risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione.
Essi garantiscono che la riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona.

[decisione]
8.- Tutto ciò considerato, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., assorbita la censura di cui al primo comma dello stesso art. 27 – nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
8.1.- Vanno invece dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
  2. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

* * *

Norme

Art. 629 (Estorsione) c.p.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (128)
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente. (128)

Art. 311 (Circostanza diminuente: lieve entità del fatto) c.p.
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo [Dei delitti contro la personalità dello stato] sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Sentenze richiamate

Corte cost. 23.3.2012, n. 68: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (v. G. PIFFER, Manuale di diritto penale giurisprudenziale, 2023, cap. III,13.3.2)

Corte cost. 2.12.2022, n. 244: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.

Spunti di approfondimento

Sull’illegalità sopravvenuta della pena a seguito di sentenze dichiarative di incostituzionalità di norme attinenti ai profili sanzionatori del reato, v. G. PIFFER, Manuale di diritto penale giurisprudenziale, 2023, V, 3.3.

Note

1 Le parole tra parentesi quadra ed i grassetti non sono presenti nella sentenza e sono stati inseriti per evidenziare i concetti fondamentali.

 

 

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